Commissariato di P.S. “Termini - Imerese”. Carenza organica (sollecito).


Commissariato di P.S. “Termini - Imerese”. Carenza organica (sollecito).

Sig. Questore,

quest’O.S. nel recente passato, attraverso diverse gestioni dell’Amministrazione e a seguito di una molteplicità di criticità funzionali segnalate dal personale (vedi note 027.Q.20 del 01.10.2020 e 39.Q.21 del 30.11.21) aveva segnalato, anche all’attenzione della S.V., la perdurante e grave situazione di carenza organica esistente al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, rispetto alla mole di servizi e
competenze ad esso assegnate.
La risposta dell’Amministrazione a tali segnalate necessità, evidenziata soprattutto a corredo della nota n.39.Q.21 già citata in questa missiva, è stata un analitico scorrimento di giustificazioni di carattere sistemico, dettate da condizioni di adottate superiori valutazioni dipartimentali con appositi dispositivi normativi, i quali hanno statuito per la Questura di Palermo, solo per i commissariati distaccati di rango non dirigenziale, un organico di 45 unità.
Senza trascurare, sempre a corredo della risposta alla missiva indicata, la Sua affermazione circa il concetto che “ad organico della Questura invariato, è desumibile come un implementazione a favore di un Ufficio vada a discapito di altri...” .
Sono argomenti apparentemente probanti, ma che per il Siulp, non tengono conto non solo dello sbilanciamento tra il gravame delle competenze sempre più numerose e il numero di unità oggi in servizio in tali contesti, ma anche della disomogeneità di ruoli e qualifiche oggi esistenti e che, alla luce delle prossime scadenze concorsuali, in cui vi sarà un congruo aumento delle figure di Sovrintendenti e Ispettori anche per questo territorio, finiranno per complicare ancor di più la situazione.
La descrizione di questo scenario per Termini Imerese, che non abbiamo alcuna difficoltà a uniformare come problematica, probabilmente anche per gli altri Commissariati distaccati, si scontra con la necessità, primaria per quest’O.S., di garantire gli stessi diritti di ogni lavoratore che vi presta servizio, in materia di congedi, orari di servizio, turni di lavoro e rispetto delle competenze per i ruoli rivestiti, in egual misura come tutti gli altri operatori della Provincia.
In questo senso, non ci sente però di muovere appunti di responsabilità dirigenziali, in quanto consci appunto delle difficoltà anche per esso ad operare giornalmente con quanto organicamente a disposizione e a garantire nel contempo A.N.Q. e quanto stabilito dai contratti di lavoro.
La nostra idea, e ce ne faremo portavoce a livello nazionale se sarà necessario, e che si possa fare per i Commissariati distaccati non dirigenziali una richiesta integrante di modifica organica motivata, alla stessa stregua di quella segnalata dalla S.V. e accolta dal Dipartimento, circa l’assegnazione di ulteriori 89 unità ad alcuni commissariati sezionali, sottraendoli dal monte organico della Questura.
Ciò, a nostro giudizio, sarebbe anche possibile, visti i relativi potenziamenti organici, nel frattempo giunti a Palermo quest’anno.
Con l’auspicio che tali osservazioni siano utili per una Sua valutazione nel merito si porgono, nell’attesa di un cortese riscontro, cordiali saluti.

Palermo 23.06.22

Il Segretario Generale Provinciale
Francesco Quattrocchi

Assistenza fiscale 2022

Assistenza fiscale 2022 - Siulp Palermo
Anche per l'anno 2022 il Siulp di Palermo ha perfezionato una convenzione con l'Unione Coltivatori Italiani - Patronato ENAC - in modo da offrire ai propri iscritti, ai pensionati e ai loro familiari il servizio di assistenza fiscale.

I servizi offerti a titolo gratuito sono:

  • REDAZIONE E TRASMISSIONE MOD. 730
  • REDAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO UNICO
  • MODELLO ISEE/ISE
  • MODELLO RED – ICRIC
  • DICHIARAZIONE IMU
  • ASSISTENZA PENSIONISTICA

La relativa documentazione fiscale in copia potrà essere lasciata anche nei locali della Segreteria Provinciale ubicata presso la Caserma Lungaro, nei giorni Mercoledì e Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Un incaricato provvederà al ritiro a partire dal 20 maggio 2022.

Per la prima iscrizione e fornitura delega, scrivere a cafucipalermo@gmail.com
La sede del Caf è ubicata in Via Generale Dalla Chiesa nr.40, a Palermo. Telefono 091/320769

IX Congresso Provinciale Siulp Palermo - Organi Statutari

 IX Congresso Provinciale Siulp Palermo
In data 11 maggio 2022, a conclusione dei lavori del IX Congresso Provinciale del SIULP di Palermo, è stato eletto all’unanimità, Francesco Quattrocchi quale Segretario Generale Provinciale.
Sono stati eletti, altresì, i nuovi Organismi Statutari Provinciali, che risultano così composti:

SEGRETERIA PROVINCIALE

1.QUATTROCCHI Francesco, Segretario Generale Provinciale
2.NACCARI Nunzio, Segretario Provinciale Organizzativo
3.MARTUSCIELLO Luigi, Segretario Provinciale - Responsabile Tavoli Contrattuali
4.PROCIDA Giacomo, Segretario Provinciale - Responsabile Specialità
5.SANTILLI Antonino, Segretario Provinciale - Amministrativo
6.RALLO Costantino, Segretario Provinciale
7.PRESTIGIACOMO Danilo, Segretario Provinciale

Direttivo Provinciale
QUATTROCCHI FRANCESCO – PROCIDA GIACOMO – MARTUSCIELLO LUIGI – SANTILLI ANTONIO – NACCARI NUNZIO – LUMIA NUNZIO – CUSUMANO GASPARE  –  TIANO COSIMO  –  VIVIRITO SALVATORE  –  RALLO COSTANTINO  –  PANDOLFO ALDO –  RUFINO FERNANDO  –  GIULIANO FRANCESCO  –  CORSO ENRICO  –  SACCOCCIA GIUSEPPE  –  ASARO ROBERTO  –  GRECO GAETANO  –  CIMO’ MARCO  –  PULEO GIUSEPPE  –  MIRANDA SERGIO – CASTAGNA PAOLO – PRESTIGIACOMO GIUSEPPE – VERCIGLIO DANIELE – LA MONICA MICHELANGELO – COTICCHIO FABIO – PALISI GIACOMO – CAPPARELLI MASSIMO – STUPPIA VINCENZO – DI CARLO SALVATORE – TRANCHINA GIUSEPPE – IOSSA RAFFAELE – PORROVECCHIO WALTER –AJELLO AGOSTINO – D'AGOSTINO DONATO – VERNAGLIA ANGELO
 
Collegio dei Revisori dei Conti
CRIVELLO BENEDETTO – PALA PIERA – DELLA MONICA MATTEO
 
Collegio dei Probiviri
PROFETA FRANCESCO PAOLO – LI CAUSI FRANCESCO – RACCUGLIA ANTONINO
 
Ufficio Relazioni Esterne
PULEO GIUSEPPE
 
Commissione Pari Opportunità
PASTORELLI EDWIGE – MERENDA DEVILIENNE
 
Commissione Sicurezza sul Lavoro
ROBERTO FALLUCCA

ITALDENT

ItalDent - convenzione per gli iscritti Siulp
Il programma interforze nasce per iniziativa del Dott. Vincenzo Augello, docente di implantologia dell'Università di Roma Tor Vergata.
Il Dott. Augello ha sempre avuto una particolare empatia per le forze dell'ordine e armate per tradizione essendo figlio di un Questore e nipote di un Generale dei Carabinieri.
Con questi presupposti nasce il programma interforze destinsto a fornire agli appartenenti sia delle forze dell'ordine che delle forze armate il miglior servizio possibile in odontoiatria con condizioni realmente vantagiosissime.

Obbligatorio dare le generalità anche se si è estranei al fatto

Obbligatorio dare le generalità anche se si è estranei al fatto

Non è necessario per integrare il reato contravvenzionale di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale essere coinvolti nel fatto.
Il principio è stato enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 13731/2020 la quale ha chiarito che per integrare il reato contravvenzionale di cui all'art. 651 c.p, che punisce chi si rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità su richiesta del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non è necessario essere coinvolti nei fatti che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Deve quindi essere punita la donna che, dopo l'intervento dei vigili per una segnalazione di disturbo della quiete pubblica, crea confusione mettendosi a inveire contro i presenti e assumendo un atteggiamento di sfida nel momento in cui gli agenti chiedono le sue generalità.
Il Tribunale aveva assolto l'imputata dall'illecito penale di cui all'art 651 c.p. perché il fatto non costituisce reato. Alla donna era stato contestato di essersi opposta a fornire indicazioni sulla propria identità agli agenti di polizia locale, mentre costoro erano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni, dopo essere stati chiamati per episodi di disturbo della quiete pubblica.
Nel corso di detti accertamenti l'imputata, estranea ai fatti, iniziava a inveire contro i presenti, da qui la richiesta da parte degli agenti di fornire le proprie generalità, a cui la donna si opponeva, allontanandosi per poi riprendere la sua attività di disturbo. Da qui la nuova richiesta di fornire i propri dati, a cui la donna si opponeva con atteggiamento di sfida.
Dall'analisi di quanto accaduto il Tribunale giungeva all'assoluzione perché ha rilevato l'insussistenza della necessità di tutelare l'ordine pubblico. L'imputata non era infatti direttamente interessata dai fatti che avevano reso necessario l'intervento degli agenti. Il fatto che la donna poi abbia iniziato a inveire contro i presunti è sintomatico della mancanza di consapevolezza d'intralciare il lavoro dei pubblici ufficiali.

Ricorreva in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ritenendo erratal'affermazione secondo cui nel caso di specie non era necessario tutelare l'ordine pubblico.
Secondo il Procuratore Generale, l'imputata con le sue invettive ha infatti contribuito a creareancora più confusione rispetto a quella che ha reso necessario l'intervento degli agenti, tanto che gli stessi sono stati costretti a un certo punto a chiederle le generalità, a cui la donna si è opposta con atteggiamento di sfida. Atteggiamento omissivo colposo sufficiente di per sé a integrare il reato di cui all'art 651 c.p..
La Cassazione con sentenza n. 13731/2020 ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore, annullando il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale per un nuovo giudizio.

La ratio della norma, spiega la Cassazione, è di consentire ai pubblici ufficiali d'identificare i soggetti coinvolti in situazioni che rivestono interesse generale per tutelare la quiete pubblica ed evitare intralci alla loro attività. Per integrare il reato è poi necessario che l'ufficiale stia esercitando le due funzioni, non rilevando che il soggetto a cui vengono chieste le generalità sia responsabile di un illecito penale o amministrativo, senza possibilità per il giudice di sindacare l'iniziativa del pubblico ufficiale relativamente alla causa che induce a richiedere dati relativi alla identità personale. Principi a cui non si è attenuto il Tribunale avendo escluso la sussistenza di esigenze di ordine pubblico, la necessità dell'imputata di fornire le proprie generalità, la legittimità della richiesta rivoltagli.

I genitori devono controllare i figli su whatsapp

I genitori devono controllare i figli su whatsapp

Il principio è stato enunciato dal Tribunale di Caltanissetta, secondo il quale spetta ai genitori vigilare ed educare i propri figli a utilizzare correttamente WhatsApp e in genere i mezzi tecnologici affinché non siano dannosi per loro o terzi. La Sentenza è dell'8 ottobre 2019. Nel provvedimento il Giudice evidenzia la pericolosità dei mezzi tecnologici, la difficoltà di conciliare la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con la tutela della dignità e dell'onore del minore e l'importanza del ruolo educativo e di vigilanza dei genitori nell'insegnare ai propri figli l'utilizzo di questi strumenti affinché non risultino dannosi per loro o per soggetti terzi.
La questione di fatto ha riguardato un minore, responsabile in concorso con altri minori, di aver molestato una coetanea attraverso dei messaggi Whatsapp, causandole importanti ripercussioni psicologiche, consistenti in un perdurante stato d'ansia e di paura per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari.
Su segnalazione di una Stazione dei Carabinieri viene aperto un procedimento nei confronti di un minore, che, in concorso con altri minorenni "per motivi abbietti e futili, profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa, con condotte reiterate e utilizzando il sistema di messaggistica istantanea Whatsapp, molestava" una coetanea, tanto da cagionare alla stessa un duraturo e grave stato di ansia e di paura, che l'ha costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, per il timore fondato di vedere compromessa la propria incolumità propria e dei propri cari.
Il minore, ascoltato dal giudice, manifestava dispiacere e pentimento per quanto commesso, riferiva di non aver mai conosciuto suo padre, ma di avere un buon rapporto con la madre che, ascoltata nella stessa sede, dimostrava di essere consapevole della gravità della condotta del figlio e dell'importanza del dovere di educare e vigilare sullo stesso.
Secondo il Tribunale, la comunicazione di pensieri e idee è diritto tutelato e garantito dalla Costituzione e da altre importanti norme internazionali, che però trova un limite nella dignità del minore, a non subire lesioni della sua reputazione e onore. In tale bilanciamento di valori tra la manifestazione del pensiero e la tutela dei minori, fondamentale è il ruolo educativo dei genitori che hanno, dunque, l’obbligo di vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei figli minori.
Il Tribunale non manca di evidenziare come "gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all'utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un'attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo; l'educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell'abuso di internet da parte di terzi" ma anche ad "evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica."
Ed è su quest'ultimo pericolo che il Tribunale si sofferma, evidenziando che fatti, come quelli commessi dal minore nel caso di specie sono indice di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori. Come precisato da altra giurisprudenza di merito: "il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell'accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori."
Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale conclude disponendo un'attività di monitoraggio da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, ma anche di supporto alla madre del minore per verificare le sue capacità educative e di vigilanza, con obbligo dei Servizi incaricati di relazionare entro 5 mesi, salvo motivi di urgenza.
(tratto da Siulp flash 22/2020)